lunedì 7 aprile 2014

RECITARE UN OPERA LETTERARIA O TEATRALE SENZA ONERI SIAE


POSSIAMO ESTRAPOLARE ALCUNE INFORMAZIONI: 

  • NON SI PAGA LA SIAE E NON E' NECESSARIA AGIBILITA' ALCUNA (QUINDI NON SI DEVE NEMMENO AVVISARE LA SIAE) PER UNO SPETTACOLO TEATRALE SU OPERE IL CUI AUTORE E' DECEDUTO DA ALMENO SETTANT'ANNI O CHE NON COMPAIA IN QUESTO DATABASE (RISPOSTA 0 "ZERO" CORRISPONDENZE).
  • NON E' CONSIDERATA ESECUZIONE PUBBLICA (NON E' RICHIESTA AGIBILITA') SE LA RAPPRESENTAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO ED E' DIRETTAMENTE COLLEGATA A FINI DIDATTICI.sentenza della Corte di Cassazione e precisamente la Sentenza n. 8304 del 1997 su un ricorso proposto proprio dalla SIAE contro l’ANID (associazione nazionale istruttori di danza) che introduce un concetto importante, la RECESSIVITA’ dello scopo di lucro rispetto ad altri scopi, nella fattispecie quello didattico (dalla sentenza emerge che nell’uso di musica in una scuola di danza è leggibile uno scopo di lucro, ma indiretto, non principale).
  • NON E' CONSIDERATA ESECUZIONE PUBBLICA (PERTANTO NON E' RICHIESTA AGIBILITA') LA RECITAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ALL'INTERNO DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE PUBBLICI AI FINI ESCLUSIVI DI PROMOZIONE CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERE STESSE. L’art. 4 comma 1 della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
  • L’art 15-bis l.d.a. ha introdotto un compenso ridotto a favore degli autori (SERVE AGIBILITA') quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soci e invitati e senza scopo di lucro.Occorre comunque prescrivere:
    a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni ai registri istituiti all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
    b) le modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’accertamento della quantità dei soci ed invitati da contenere in un numero limitato e predeteminato;
    c) la condizione di socio sia conseguita informa documentabile e con largo anticipo riepetto alla data della manifestazione di spettacolo;
    d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori e a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di volontariato.


Nessun commento:

Posta un commento